mercoledì 2 febbraio 2011

eutanasia

Giusti G.


LA LEGGE OLANDESE SULL'EUTANASIA
E IL SUICIDIO ASSISTITO


Avvertenza. Presento qui, poiché ancora non è stato fatto in sede medico-legale, la traduzione italiana della legge olandese sull'eutanasia ed il suicidio assistito. La traduzione italiana è mia, ed è stata fatta su di una anonima versione inglese del testo olandese. E' dunque del tutto probabile che la traduzione italiana contenga errori, mi auguro non sostanziali. Ho pensato che una traduzione mediocre fosse meglio di nessuna traduzione. Non appena, e se, sarà disponibile una versione ufficiale, il mio testo verrà rimosso e sostituito.


Lo scorso novembre il Parlamento olandese ha votato la legge che, a determinate condizioni, permette l'eutanasia e il suicidio assistito, pratiche che sono state tollerate per decenni con la tacita approvazione dell'ordine professionale dei medici. Il Parlamento ha votato 104 contro 40, e lo scontato voto del Senato ha dato, pochi mesi dopo, la definitiva approvazione alla legge.
Una serie di sentenze giudiziarie e di linee-guida governative, a partire dagli anni '70, avevano reso più facile il compito dei medici nell'assistere in questo senso i malati terminali, ma il codice penale non era stato modificato.
La nuova legge pone delle linee- guida molto rigide, pretendendo che i pazienti adulti facciano una richiesta molto seria e ponderata di morire, se il loro futuro è rappresentato da continue e intollerabili sofferenze. Il medico deve aver informato il paziente delle sue prospettive e deve avere raggiunto la ferma conclusione che non vi sono alternative ragionevoli. Un altro medico deve essere consultato e la vita deve essere terminata in modo medicalmente appropriato.
L'Associazione Medica Olandese ha appoggiato la riforma legislativa sull'eutanasia, affermando che le procedure introdotte sono state usate dai medici per circa vent'anni. Nel 1999 i pazienti che sono stati aiutati a morire furono 2.216, per il 90% cancerosi, ma la cifra è certamente più elevata perché circa il 60% dei casi non veniva notificato.


Camera Alta degli Stati Generali
Anno Parlamentare 2000- 2001 n. 137
26 691
Procedure di revisione della terminazione della vita su richiesta e del suicidio assistito ed emendamento al Codice Penale e al Decreto sul seppellimento e sulla cremazione.
Proposta di emendamento legislativo

28 Novembre 2000
Noi Beatrice, per grazia di Dio, Regina dei Paesi Bassi, Principessa di Orange- Nassau, etc. etc.
Saluti a tutti coloro che vedranno o udiranno queste notizie! Sia noto: Noi abbiamo ritenuto che si desidera includere una norma per esentare da responsabilità penale quel medico il quale, con la dovuta osservanza della legge, termina una vita su richiesta o assiste nel suicidio un'altra persona, e con lo scopo di rendere nota una norma ed una procedura di revisione, udito il Consiglio di Stato, consultati gli Stati Generali, abbiamo approvato e decretato, come approviamo e decretiamo:

Capitolo I
Definizione di termini
Articolo 1
Ai fini di questo Atto:
a. "I Nostri Ministri" significa il Ministro della Giustizia e il Ministro della Sanità, del Benessere e dello Sport;
b). "Suicidio assistito" significa assistere intenzionalmente nel suicidio un'altra persona o procurarle i mezzi per il suicidio, di cui all'art. 294 secondo paragrafo seconda frase del Codice Penale;
c). "Il medico" significa il medico che, secondo la notifica, ha terminato una vita su richiesta o dato assistenza nel suicidio;
d). "Il consulente" significa il medico che è stato consultato riguardo a questa intenzione dal medico che termina una vita su richiesta o dà assistenza nel suicidio;
e). "I provveditori di assistenza" significa i provveditori di assistenza di cui all'art. 446 primo paragrafo del Libro 7 del Codice Civile;
f). "Il Comitato" significa un comitato regionale di revisione di cui all'art. 3;
g). "L'Ispettore regionale" significa l'ispettore regionale dell'Ispettorato dell'Assistenza del Servizio di Supervisione della Sanità Pubblica;

Capitolo II. Requisiti dell'assistenza dovuta
Articolo 2
1. I requisiti della dovuta assistenza, cui ci si riferisce all'art. 293 secondo paragrafo del Codice penale significano che il medico:
a. ha la convinzione che la richiesta del paziente sia volontaria e ben considerata,
b. ha la convinzione che le sofferenze del paziente siano lunghe e intollerabili,
c. ha informato il paziente del suo stato e delle sue prospettive,
d. e il paziente ha la convinzione che non ci sia altra soluzione ragionevole per la situazione in cui si trova,
e. ha consultato almeno un altro medico indipendente che ha visitato il paziente e ha fornito il suo parere scritto sui requisiti della dovuta assistenza, cui ci si riferisce nelle parti a- d, e
f. ha posto termine ad una vita o cooperato al suicidio con la dovuta assistenza.
2. Se il paziente ultrasedicenne non è più in grado di esprimere la sua volontà, ma prima di raggiungere questa condizione si riteneva che avesse una ragionevole comprensione dei propri interessi ed ha scritto una dichiarazione contenente una richiesta per la terminazione della vita, il medico può soddisfare questa richiesta. I requisiti della dovuta assistenza, cui ci si riferisce nel primo paragrafo, si applicano, mutatis mutandis.
3. Se il paziente minore ha raggiunto un'età fra i 16 e i 18 anni e si ritiene che abbia una ragionevole comprensione dei suoi interessi, il medico può soddisfare questa richiesta per la terminazione della vita o per l'assistenza al suicidio, dopo che i genitori o il genitore, che esercitano la patria potestà, e/o il tutore sono stati coinvolti nel processo decisionale.
4. Se il paziente minore è di età compresa fra 12 e 16 anni, e si ritiene che abbia una ragionevole comprensione dei propri interessi, il medico può soddisfare la sua richiesta, purché il genitore o i genitori che esercitano la patria potestà o il tutore siano in accordo per la terminazione della vita o il suicidio assistito. Il secondo paragrafo si applica, mutatis mutandis.

Capitolo III. Il Comitato regionale di revisione per la terminazione della vita ed il suicidio assistito.
Paragrafo 1: Istituzione, composizione e compito.
Articolo 3
1. Vi sono comitati regionali per la revisione delle notificazioni di casi di terminazione della vita su richiesta e assistenza nel suicidio, di cui all'art. 293 secondo paragrafo o 294 secondo paragrafo seconda frase, rispettivamente, del Codice Penale.
2. Un comitato è composto di un numero dispari di membri, inclusi in ogni caso uno specialista in giurisprudenza, che è anche presidente, un medico ed un esperto di questioni etiche o filosofiche. Il comitato ha anche membri supplenti di ciascuna delle categorie elencate nella frase precedente.
Articolo 4
1. Il presidente e i membri, così come i membri supplenti, sono nominati dai Nostri Ministeri per un periodo di sei anni. Essi possono essere nominati ancora una volta per un altro periodo di sei anni.
2. Un comitato ha un segretario e uno o più segretari supplenti, tutti specialisti in giurisprudenza, nominati dai nostri Ministeri. Il segretario ha compiti di consulenza negli incontri del comitato.
3. Il segretario può soltanto essere considerato attendibile dal comitato per la sua attività per il comitato.
Paragrafo 2: Respinto
Articolo 5
I Nostri Ministri possono in ogni momento revocare il presidente ed i membri, così come i membri supplenti, a loro richiesta.
Articolo 6
I Nostri Ministri possono revocare in ogni momento il presidente e i membri, così come i membri supplenti, per ragioni di inadeguatezza o incompetenza o per altre importanti ragioni.
Paragrafo 3: Remunerazione
Articolo 7
Il Presidente e i membri, così come i membri supplenti, ricevono una diaria e il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, secondo l'esistente schema governativo, purché queste spese non siano altrimenti rimborsate con fondi statali.
Paragrafo 4. Doveri e poteri
Articolo 8
Il comitato stabilisce, sulla base del rapporto di cui all'art. 7 secondo paragrafo dell'Atto di Sepoltura e Cremazione, se il medico che ha terminato una vita su richiesta o assistito un paziente nel suicidio, ha agito secondo i requisiti della necessaria assistenza, di cui all'art. 2.
Il comitato può richiedere al medico di completare l suo rapporto, a voce o per iscritto, quando sia necessario per la precisa valutazione delle azioni del medico.
3. Il comitato può svolgere indagini presso il patologo municipale, il consulente o i provveditori di assistenza coinvolti, quando questo sia necessario per una precisa valutazione delle azioni del medico.
Articolo 9
1. Il comitato, entro sei settimane dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 8 primo paragrafo, informa per iscritto il medico del proprio motivato parere.
2. Il comitato informa l'Ufficio del Procuratore Generale e l'Ufficio dell'Ispettore regionale della Sanità del proprio parere:
a. se il comitato è del parere che il medico non abbia agito in accordo con i requisiti della necessaria assistenza, di cui all'art. 2, o
b. se si è verificata una situazione di cui all'art. 12 ultima frase dell'Atto di Seppellimento e Cremazione
il comitato dovrà informare il medico di questo.
3. Il termine di cui al primo paragrafo può essere prolungato per una volta per un periodo massimo di sei settimane. Il comitato dovrà informare il medico di questo.
4. Il comitato può provvedere ad una ulteriore spiegazione verbale del proprio parere al medico. Questa spiegazione verbale può avvenire su richiesta del comitato o su richiesta del medico.
Articolo 10
Il comitato ha l'obbligo di fornire su sua richiesta al Procuratore ogni informazione di cui possa aver bisogno:
1°. Per la valutazione delle azioni del medico nel caso di cui all'art. 9 secondo paragrafo, o
2°. Per la valutazione dell'indagine criminale.
Il comitato deve informare il medico di ogni comunicazione inviata al Procuratore.
Paragrafo 6: Metodo di lavoro.
Articolo 11
Il comitato deve garantire la registrazione dei casi di terminazione della vita o di suicidio assistito sottoposti per la valutazione. Altre regole su questo punto possono essere date con decreti dei Nostri Ministri.
Articolo 12
1. Un parere è adottato con maggioranza semplice dei voti.
2. Un parere può essere adottato dal comitato purché tutti i membri del comitato abbiano partecipato al voto.
Articolo 13
Almeno due volte all'anno, i presidenti dei comitati regionali di revisione si consultano l'un l'altro sul metodo di lavoro e l'attività dei comitati. Un rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Generale e un rappresentante dell'Ispettorato della Assistenza sanitaria del Servizio di Supervisione della Sanità Pubblica sono invitati a partecipare a queste consultazioni.
Paragrafo 7: Segreto ed Esenzione
Articolo 14
I membri ed i membri supplenti del comitato hanno l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni acquisite nello svolgimento dei loro doveri, tranne quando una norma li obblighi a divulgare l'informazione o quando la necessità di divulgare l'informazione derivi dai loro doveri.
Articolo 15
Un membro del comitato può astenersi dall'esaminare un caso e può essere ricusato se vi sono fatti o circostanze che possono inficiare l'imparzialità del proprio parere.
Articolo 16
Un membro, un membro supplente e il segretario del comitato si devono astenere da dare un parere sull'intenzione di un medico di terminare una vita a richiesta o di dare assistenza a un suicidio.
Paragrafo 8: Rapporto
Articolo 17
1. Non più tardi del 1° aprile, i comitati inviano un rapporto congiunto annuale ai Nostri Ministri sulle attività dell'anno trascorso. I Nostri Ministri debbono preparare un modello per questo rapporto con regolamenti ministeriali.
2. Il rapporto sulle attività di cui al paragrafo precedente deve in ogni caso includere i seguenti dati:
a. il numero dei casi riportati di terminazione della vita a richiesta e di suicidio assistito su cui il comitato ha reso il proprio parere;
b. la natura di questi casi;
c. i pareri e le considerazioni svolte.
Articolo 18
Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio agli Stati Generali, i Nostri Ministri debbono presentare un rapporto relativo alle attività dei comitati oltre al rapporto sulle attività di cui all'art. 17 primo paragrafo.
Articolo 19
Su segnalazione dei Nostri Ministri, saranno emanate regole concernenti i comitati, con riguardo a:
a. il loro numero e la loro giurisdizione territoriale;
b. la loro sede;
2. I Nostri Ministri possono emanare altre regole sui comitati, riguardanti:
a. la loro grandezza e composizione;
b. il loro metodo di lavoro e i rapporti.

Capitolo IV. Emendamenti ad altri Atti.
Articolo 20
Il Codice Penale deve essere emendato come segue:
Art. 293
1. Una persona che termini la vita di altra persona a richiesta espressa e seria è punibile con il carcere fino a dodici anni o con una multa della quinta categoria.
2. Il reato di cui al paragrafo precedente non sarà punito se è stato commesso da un medico che ha ottemperato ai requisiti della dovuta assistenza di cui all'art. 2 dell'Atto di Terminazione della Vita a Richiesta e del Suicidio Assistito (Procedure di Revisione) e che informa di questo il patologo municipale in accordo con l'art. 7 dell'Atto di Seppellimento e Cremazione.
Art.294.
1. Una persona che intenzionalmente incita un'altra a commettere suicidio, è punibile con il carcere fino a tre anni, o con una multa della quarta categoria, se il suicidio avviene.
2. Una persona che intenzionalmente presta assistenza al suicidio di altra persona o procura per questa persona i mezzi per commettere il suicidio, è punibile con il carcere fino a tre anni o con una multa della quarta categoria, se il suicidio avviene. Può essere applicato, mutatis mutandis, il secondo paragrafo dell'art. 293.
Articolo 21.
L'Atto di Seppellimento e Cremazione deve essere emendato come segue:
Art. 7
1. Una persona che ha eseguito una autopsia deve emettere un certificato di morte se è convinta che la morte è avvenuta come risultato di cause naturali,
2. Se la morte è stata il risultato dell'applicazione della terminazione della vita a richiesta o del suicidio assistito di cui all'art. 293 secondo paragrafo o dell'art. 294 secondo paragrafo seconda frase, rispettivamente, del Codice Penale, il medico addetto non deve emettere un certificato di morte, e deve prontamente notificare il patologo municipale della causa di morte compilando un modulo. Il medico deve allegare al modulo un rapporto ragionato sul rispetto della osservanza dei requisiti della dovuta assistenza di cui all'art. 2 dell'Atto di Terminazione della Vita a Richiesta e del Suicidio Assistito.
3. Se l medico in casi diversi da quelli di cui al secondo paragrafo ritiene di non poter emettere un certificato di morte, egli deve prontamente notificarlo al patologo municipale compilando un modulo.
Art. 9 (omissis da parte del traduttore italiano)
Art. 10
1. Se l patologo municipale è del parere di non poter emettere un certificato di morte, deve prontamente riferire all'Ufficio della Procura compilando un modulo, e notificarlo all'Ufficiale di Stato civile.
2. Nel caso di una notificazione di cui all'art. 7 secondo paragrafo, e senza pregiudizio per il primo paragrafo, il patologo municipale deve prontamente riferirlo al comitato regionale di revisione di cui all'art. 3 dell'Atto di Terminazione della Vita su Richiesta e del Suicidio Assistito compilando un modulo. Egli deve allegare un rapporto ragionato di cui all'art. 7 secondo paragrafo.
(...omissis...)
Articolo 22
Emendamenti alla Legge Generale Amministrativa (...omissis...)

Capitolo V- Provvedimenti finali
Articolo 23
Questo Atto avrà efficacia dalla data che sarà determinata con Decreto Reale.
Articolo 24
Questo testo sarà citato come Atto di Terminazione della Vita a Richiesta e di Suicidio Assistito (Procedure di Revisione).
(...omissis...)

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