giovedì 6 marzo 2008

CONTRADA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
N. 5778/2007 R.G. Cass. Pen. Prot. P.G. n. 502/2 anno 2007
Il Procuratore Generale
Letti gli atti relativi al ricorso proposto nell’interesse di CONTRADA Bruno avverso l’ordinanza in data 10/1/08 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato tre istanze di rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p.;
rilevato che negli stringati motivi di ricorso è dato leggere: “erra il Tribunale di Sorveglianza quando nel valutare lo stato di salute del dott. Bruno Contrada attraverso la lettura delle relazioni rilasciate dai medici che lo hanno visitato, procede con un’analisi analitica elencando le singole patologie che lo affliggono … , mentre se si allarga la visione all’insieme delle malattie, … una tale richiesta (di differimento pena – n.d.r.) sarebbe stata accolta, apparendo evidente in tutta la sua gravità la condizione in cui versa il suo stato di salute”;
ritenuto che in effetti una valutazione di sintesi e complessiva dello stato di salute del ricorrente non risulta essere stata compiuta dal Tribunale di Sorveglianza;
che tale valutazione si rende necessaria anche perché le conclusioni dell’organo giudicante divergono dalle conclusioni mediche sia delle strutture sanitarie (carcerarie ed ospedaliere) sia dei consulenti di parte, che ritengono versare il Contrada in condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario;
ritenuto che il sussistente vizio di motivazione risulta ancora più evidente se si tiene conto che nel provvedimento impugnato non si fa alcun riferimento alla attuale pericolosità sociale del ricorrente, valutato il percorso di reinserimento sociale all’interno della struttura carceraria e tenuto conto dell’età avanzata del ricorrente: Contrada Bruno è nato il 2/9/1931;
che sotto quest’ultimo aspetto conserva ancora validità (anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 L. 5/12/2005 n. 251) quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. I 12/02 – 20/04/2001 n. 16183 RV. 218640) sia pure in relazione ad altra fattispecie, ma con riferimento all’istituto in esame, e cioè che:
“E’ immanente al vigente sistema normativo una sorta d’incompatibilità presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compiuto i settanta anni, sicché, nell’ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un’istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare”;
che, inoltre, il giudice in casi quale quello in esame deve tenere conto che “il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p., atteso che l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione alla pericolosità del soggetto) ed il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica” (si veda Cass. Pen., Sez. I, 19/02 – 28/04/2001 n. 17208, RV. 218762);
ritenuto, infine, che debba disporsi la riduzione dei termini per il giudizio stante la motivata richiesta del ricorrente il tal senso;
visti gli artt. 611, 623, c.p.p., 169 disp. att. c.p.p.;
chiede
che il Sig. Presidente della Corte di Cassazione disponga la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di legittimità;
che la Corte di Cassazione annulli l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Roma 27 febbraio 2008
Il Sostituto Procuratore Dott. Tindari Baglione

La decisione del ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Lipera nell’interesse di Bruno Contrada avverso la ordinanza del 10/1/20O8 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che ha negato la liberazione o la detenzione domiciliare per gravissimi motivi di salute, è stata fissata per l’udienza del 27 marzo 2008, avanti la prima sezione penale della Corte Suprema di Cassazione.
Con decreto 29/2/08, il Presidente della prima sezione penale, ai sensi dell’art.169 disp. att. del codice di procedura penale, accogliendo la formale istanza dell’Avv. Lipera, ha disposto la riduzione dei termini, stante l’urgenza. (da lavocedimegaride 3.3.08)

Nessun commento: