Un giovane di 22 anni ha violentato quattro nipotine, e l'ha riferito allo psichiatra che l'ha in cura. Lo psichiatra a sua volta l'ha riferito all'Autorità Giudiziaria, che ha fatto arrestare il giovane. Leggi http://www.corriere.it/cronache/07_ottobre_30/pedofilo_palermo_psichiatra.shtml
C'è scontro fra chi sostiene la necessità di mantenere il segreto, e chi giustifica la comunicazione del fatto, cioè il referto. Dice il codice penale all'art. 365 che l'obbligo del referto sussiste in particolari circostanze e che la sua omissione prevede una multa. Dice anche però che questa disposizione [quale?] non si applica quando il referto esporrebbe la persona a procedimento penale. Se la disposizione attenga all'obbligo o alla punizione, a me sembra ambiguo, anche usualmente si ritiene che essa attenga alla disposizione.
Quanto all'obbligo del segreto (art. 622 del codice penale), la rivelazione è punita se essa avviene senza giusta causa, ed in questo caso la giusta causa sarebbe evidente.
Io ritengo che lo psichiatra sia eticamente e legalmente nel giusto.