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domenica 18 gennaio 2009

ESCHE AVVELENATE

In seguito al dilagare del fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante la disseminazione nell’ambiente di esche o bocconi avvelenati, che rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini e per l’ambiente, il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato un’Ordinanza recante norme sul "Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati".
L'Ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il provvedimento ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell’uomo e degli animali nonché quelli derivanti dalla contaminazione ambientale.
In particolare il provvedimento ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, vieta di utilizzare in modo improprio, di preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi plastiche e metalli. L’ordinanza vieta, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce e prevede l’obbligo per il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di darne segnalazione alle autorità competenti. In caso di operazioni di derattizzazione e di disinfestazione è posto l’obbligo di affiggere nelle zone interessate, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, avvisi idonei ad informare delle operazioni che saranno effettuate.

L’ordinanza dispone, inoltre, che il medico veterinario, qualora sulla base di una sintomatologia conclamata emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
In caso di decesso dell’animale il veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Gli Istituti Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti o prelevati durante l’autopsia e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al sevizio veterinario della ASL competente e, qualora le analisi siano positive, all’autorità giudiziaria.

I sindaci ai quali siano pervenute segnalazioni di sospetti avvelenamenti devono disporre l’immediata apertura di un'indagine e provvedere ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata nonché segnalare l’area con un apposita cartellonistica. Viene, inoltre, attivato presso ciascuna Prefettura un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

I produttori di presidi medico-chirurgici di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, hanno l’obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel caso in cui la forma commerciale sia un’esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale "bersaglio".

ministerosalute.it - 24 dicembre 2008

mercoledì 21 febbraio 2007

ERRORI MEDICI

Regole ministeriali e di altri per evitare gli errori medici
Le regole .
1. Adottare in ogni ospedale il Foglio Unico di Terapia (medico e infermiere).
2. Sottoporre a revisione le procedure usate in ospedale e negli ambulatori nei processi di prescrizione, trascrizione, allestimento, stoccaggio, preparazione, distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici, ponendo particolare attenzione ai passaggi a rischio di errore.
3. Attivare processi di formazione sulla sicurezza in cui coinvolgere tutti gli operatori sanitari interessati.
4. Attivare nelle Aziende Sanitarie organismi e protocolli di controllo dell'introduzione negli ospedali di nuove tecnologie e, in particolare, di dispositivi medici.
5. Diffondere l'uso di:
A. sistemi di distribuzione, prelievo e allestimento controllato di farmaci e di dispositivi medici,
B. sistemi di prescrizione informatizzata,
C. gestione dei trattamenti farmacologici basati sulla dose unitaria, privilegiando le tecnologie che dimostrino il miglior rapporto costo/efficacia.
6. Migliorare la tracciabilità dei farmaci (attraverso un utilizzo più efficiente del codice a barre) e attivare un sistema di tracciabilità dei dispositivi medici.
7. Attivare un registro nazionale del tipo "incident reporting" coordinato dal Ministero della Salute e dall'AI FA, per la registrazione e la valutazione di una serie limitata e predefinita di errori più frequentemente rilevati nel corso delle attività sanitarie.
8. Rendere obbligatorio l'utilizzo dello 0,05 per cento del budget assegnato alle Aziende Sanitarie per l'acquisizione di tecnologie di provata efficacia rispetto all'obiettivo di innalzare il grado di sicurezza delle pratiche sanitarie.
9. Introdurre l'obbligo per le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie di predisporre un Piano per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle attività sanitarie da inserire nell'Atto Aziendale e da aggiornare annualmente, modulato sulla base di linee guida appositamente predisposte dal Ministero della Salute e dall'AIFA.
10. Migliorare la comunicazione con il paziente/cittadino.

Ragazzi, proprio non ci siamo. Queste non sono regole, sono il libro dei sogni. Passeranno mesi, o anni per l’istituzione di linee guida (art. 9), per attivare il registro nazionale (figuriamoci!), o la prescrizione informatizzata, o i meccanismi di controllo. E poi chissà se funzioneranno.
Ci sono cose assai più semplici ed efficaci, per esempio lavarsi le mani fra una visita e l’altra, non entrare in sala operatoria se non si è sterili, isolare gli infettivi, fare a tutti la sierodiagnosi per HIV, HBV e HCV (anche se c’è una seria limitazione di legge per HIV, ma se non si fa vedete cosa poi succede), eccetera.
Succede con le “regole” quello che succede con le leggi: le regole ci sono, ma tutti se ne infischiano. Non ci dovrebbe essere bisogno di una regola per tenere puliti i pavimenti, o per isolare gli infettivi.
Insomma, ci vuole una maggiore diligenza, da parte di tutti gli addetti.
Lasciatevelo dire da uno che ha una casistica vastissima di responsabilità medica.