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domenica 10 aprile 2011

malati terminali

Intervento chirurgico: per la Cassazione sui malati terminali è accanimento terapeutico
Operare un malato terminale è accanimento terapeutico che viola il codice deontologico del medico anche se c’è il consenso del paziente. Questo il succo della sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma circa la condanna di tre medici. Il caso torna alla cronaca dopo tanto tempo e riguarda il famoso quanto discusso prof. Cristiano Huscher e la sua equipe, ritenuti dunque colpevoli di omicidio colposo nei confronti di una donna morta nel Dicembre 2011. Si chiamava Gina, aveva 44 anni ed era la mamma di due bambini.
Purtroppo era stata colpita da un tumore al pancreas, una forma neoplastica pericolosa, aggressiva, che aveva creato delle metastasi lasciandole solo 6 mesi di vita. Primario presso l’Ospedale san Giovanni Addolorata di Roma, Husher, chirurgo esperto in laparoscopia di fama indiscussa (e riconosciuta anche in sede processuale), rappresentava la possibilità di poter allungare la propria vita di qualche settimana. Bastava questa speranza per rischiare la sala operatoria e così la donna ha firmato il consenso all’intervento.

Ma le cose non sono andate come previsto. Nel corso dell’operazione, a quanto emerso dal dibattimento, è stata involontariamente recisa la milza. Il che, non rilevato al momento, ha provocato un’emorragia che non è stata poi individuata e trattata adeguatamente nel post operatorio: la giovane donna è morta la notte stessa. Ciò che fa discutere non sono questi errori medici.

La diatriba consiste nel fatto che nella sentenza si sottolinei come l’intervento chirurgico in un paziente considerato terminale non deve essere fatto: il medico è tenuto ad agire deve agire nel rispetto del codice deontologico e del principio che impone loro di comportarsi secondo “scienza e coscienza”. In più si legge nel documento motivazionale: “nel caso concreto attese le condizioni difficili indiscusse ed indiscutibili della paziente(….), non era possibile attendersi dall’intervento un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto avevano agito in dispregio al Codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico-terapeutico”! Di fatto, i tre medici si erano opposti alla sentenza di condanna confermata dalla Corte d’Appello ed hanno fatto ricorso alla Cassazione per richiedere l’assoluzione. Nella sentenza diffusa ieri si legge che il caso è prescritto per decorrenza di termini e non sussistendo prove concrete a difesa degli imputati per rinviare ad nuovo dibattimento, tutto conferma quanto già detto: operare un malato terminale con tanto di consenso è accanimento terapeutico. E’ chiaro che il dibattito sul tema è ancora lungi da essere concluso.

lunedì 7 settembre 2009

DANNO DA DEPRESSIONE

Cassazione, 'ritocchi' sbagliati? Sì ai danni da depressione
Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - Ritocchi sbagliati? La Cassazione apre alla possibilità di ottenere i danni da depressione. Scrivono infatti gli 'ermellini' che non si può non tenere in considerazione "la presenza di un turbamento grave" dovuto alle "cicatrici deturpanti" conseguenza di un intervento di ritocco riuscito male. Applicando questo principio, la terza sezione civile (sentenza 18805) ha accolto il ricorso di una indossatrice lombarda, Selvaggia B., che all'età di 20 anni aveva deciso di rivolgersi a un chirurgo plastico per un intervento di ingrandimento del seno, per la liposuzione delle cosce e per una rinoplastica. Il primo degli interventi però, come ricostruisce la sentenza, aveva dato risultati negativi e così la ragazza si era ritrovata con "cicatrici deturpanti" che non era stato possibile eliminare nonostante due successivi interventi chirurgici riparatori.Va annotato che la Corte d'appello di Milano, nel 2003, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all'indossatrice un risarcimento danni pari a circa 230 milioni di vecchie lire, le aveva riconosciuto altri 15 mila euro in risarcimento dei danni patrimoniali e 5.800 euro come rimborso dei costi dell'intervento chirurgico riparatore. La condanna era stata inflitta sia al chirurgo estetico che alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano dove era avvenuto l'intervento. Un risarcimento che, a detta della ragazza, non teneva conto dei danni "non fisici", vale a dire dei danni alla vita di relazione, inclusi "i gravi turbamenti della sfera affettiva e sessuale". Da qui il ricorso in Cassazione di Selvaggia B. che lamentava che i giudici dei due precedenti gradi di giudizio le avevano attribuito un'unica somma come risarcimento dei danni fisici dovuti alle lesioni subite, alla malattia, agli interventi operatori, alla protesi ad un seno e un'infezione sviluppatasi nell'altro.Piazza Cavour ha accolto le lamentele dell'indossatrice e, bacchettando i giudici d'appello, ha sottolineato che "la presenza di cicatrici deturpanti non può considerarsi non funzionale allorché vengano in considerazione l'estetica e la sfera sessuale della persona". Selvaggia, infatti, dopo i ritocchi sbagliati era caduta in uno stato di depressione e per la Suprema Corte "il fatto stesso che si debba ricorrere ad una psicoterapia manifesta la presenza di un turbamento grave" che un giudice, nel caso di una causa di risarcimento danni, non può ignorare. Ecco perché i supremi giudici, rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano, hanno evidenziato che "la Corte d'appello non ha verificato se l'unica somma da attribuire in risarcimento fosse adeguata alla reale consistenza dei danni non patrimoniali in considerazione della loro attinenza all'integrità fisica, alla sfera relazionale, psichica, sessuale, emotiva".

lunedì 21 luglio 2008

VIOLENZA SESSUALE

Prosegue la saga delle sentenze della Corte di Cassazione in tema di violenza sessuale. L'ultimo spunto riguarda la possibilità che una mano maschile possa insinuarsi sotto i jeans ed entrare in contatto con le "parti intime" della vittima. Leggi qui http://www.corriere.it/cronache/08_luglio_21/cassazione_jeans_sentenza_97bcbc8c-5722-11dd-81e1-00144f02aabc.shtml

giovedì 24 aprile 2008

CANNABIS

Cassazione: «E' reato la coltivazione di cannabis per uso personale»

ROMA (24 aprile) - Rimane illecito penale coltivare qualche pianta di cannabis per uso personale. Lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione, che ha sposato così la linea "dura" nel perseguire chi coltiva qualche piantina di marijuana sul balcone o nel giardino di casa. La Cassazione non ha dunque accolto la richiesta fatta stamani dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Vittorio Esposito, che aveva invece chiesto di rendere non perseguibile penalmente chi coltiva qualche piantina di marijuana in casa. La questione della coltivazione di cannabis per uso personale è sempre stata controversa perché la stessa Cassazione in alcuni casi ha condannato la coltivazione e in altri, invece, l'ha ritenuta lecita. Proprio per risolvere questa oscillazione giurisprudenziale, il problema è stato sottoposto all'attenzione delle sezioni unite, presiedute dal primo presidente Vincenzo Carbone. I radicali italiani che da questa mattina stanno manifestazione in piazza Cavour insieme ale associazioni, ai partiti e ai movimenti anti proibizionisti, non saranno soddisfatti della decisione presa dalla Cassazione.L'antiproibizionista radicale, Rita Bernardini, commentando la requisitoria del Pg Esposito ha detto: «È una ottima cosa che la Procura della Cassazione, rappresentata da Vitagliano Esposito, si sia espressa a favore della non perseguibilità penale di chi coltiva qualche pianta di cannabis per uso personale: è una scelta di ragionevolezza in conformità a quanto prevedono le norme». «Sarebbe inoltre assurdo - prosegue Bernardini - se si considerasse illecita la coltivazione domestica a fronte della depenalizzazione della detenzione e del consumo personale di cannabis: se non si depenalizza la coltivazione ad uso personale si finisce per istigare chi consuma cannabis a rivolgersi al mercato criminale». (da ilmessaggero.it 24 aprile)

sabato 8 marzo 2008

ANESTESISTA

Violenza sessuale, condanna definitiva a 4 anni per l'anestesista stupratore

ROMA (6 marzo) - Dalla Cassazione non ha ricevuto altri sconti di pena Demetrio Altobelli, il medico anestesista che ha violentato cinque donne dopo averle sedate: a suo carico è stata confermata la condanna d'appello, ridotta a quattro anni per effetto del patteggiamento a fronte di un verdetto di primo grado che, con il "bonus" del rito abbreviato, ammontava a cinque anni e quattro mesi. La decisione della Suprema Corte è arrivata ieri sera: per tutta la mattina, invece, era stato presidiato da un sit-in di femministe svoltosi sulle gradinate di Piazza Cavour con uno striscione che riecheggiava quelli per il massacro del Circeo 'Per ogni donna offesa, siamo tutte parte lesa. Ma ce n'era uno creato ad hoc - dalle donne dell'Udi e dall'associazione romana lesbiche e femministe - per questo medico quarantenne che finora ha fatto solo tre giorni di carcere: "Demetrio Altobelli ormai ti conosciamo, veniamo sotto casa e ti anestetizziamo". In aula sono venute, per l' udienza davanti ai supremi giudici della Terza sezione penale presieduta da Enrico Altieri, anche Elvira e Silvia, due delle giovani vittime del medico che lavorava all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. L'anestesista addormentava le pazienti che lo avevano chiamato per essere visitate a domicilio, e spesso si trattava di donne che, come Silvia, erano state colpite da malattie severe come il tumore al fegato. All'identificazione del camice bianco si è arrivati in seguito alla denuncia di un tecnico di un laboratorio fotografico della capitale insospettitosi per le foto che Altobelli gli aveva portato a sviluppare: erano quelle degli scatti che faceva alle pazienti addormentate e abusate. «La cosa che più ci ferisce - hanno detto Elvira e Silvia, molto scosse al termine dell'udienza in Cassazione - è che lui ha continuato a lavorare in cliniche private mentre noi il lavoro lo abbiamo perso per tutte le conseguenze di questa vicenda». La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal medico, così come aveva chiesto il sostituto procuratore generale Francesco Salzano.L'anestesista è stato anche condannato a versare mille euro alla Cassa delle ammende, a pagare le spese processuali, comprese quelle delle parti civili. (da ilmessaggero.it)

giovedì 6 marzo 2008

CONTRADA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
N. 5778/2007 R.G. Cass. Pen. Prot. P.G. n. 502/2 anno 2007
Il Procuratore Generale
Letti gli atti relativi al ricorso proposto nell’interesse di CONTRADA Bruno avverso l’ordinanza in data 10/1/08 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato tre istanze di rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p.;
rilevato che negli stringati motivi di ricorso è dato leggere: “erra il Tribunale di Sorveglianza quando nel valutare lo stato di salute del dott. Bruno Contrada attraverso la lettura delle relazioni rilasciate dai medici che lo hanno visitato, procede con un’analisi analitica elencando le singole patologie che lo affliggono … , mentre se si allarga la visione all’insieme delle malattie, … una tale richiesta (di differimento pena – n.d.r.) sarebbe stata accolta, apparendo evidente in tutta la sua gravità la condizione in cui versa il suo stato di salute”;
ritenuto che in effetti una valutazione di sintesi e complessiva dello stato di salute del ricorrente non risulta essere stata compiuta dal Tribunale di Sorveglianza;
che tale valutazione si rende necessaria anche perché le conclusioni dell’organo giudicante divergono dalle conclusioni mediche sia delle strutture sanitarie (carcerarie ed ospedaliere) sia dei consulenti di parte, che ritengono versare il Contrada in condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario;
ritenuto che il sussistente vizio di motivazione risulta ancora più evidente se si tiene conto che nel provvedimento impugnato non si fa alcun riferimento alla attuale pericolosità sociale del ricorrente, valutato il percorso di reinserimento sociale all’interno della struttura carceraria e tenuto conto dell’età avanzata del ricorrente: Contrada Bruno è nato il 2/9/1931;
che sotto quest’ultimo aspetto conserva ancora validità (anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 L. 5/12/2005 n. 251) quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. I 12/02 – 20/04/2001 n. 16183 RV. 218640) sia pure in relazione ad altra fattispecie, ma con riferimento all’istituto in esame, e cioè che:
“E’ immanente al vigente sistema normativo una sorta d’incompatibilità presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compiuto i settanta anni, sicché, nell’ipotesi di esecuzione della pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un’istanza di differimento per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare, l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare”;
che, inoltre, il giudice in casi quale quello in esame deve tenere conto che “il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p., atteso che l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione alla pericolosità del soggetto) ed il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica” (si veda Cass. Pen., Sez. I, 19/02 – 28/04/2001 n. 17208, RV. 218762);
ritenuto, infine, che debba disporsi la riduzione dei termini per il giudizio stante la motivata richiesta del ricorrente il tal senso;
visti gli artt. 611, 623, c.p.p., 169 disp. att. c.p.p.;
chiede
che il Sig. Presidente della Corte di Cassazione disponga la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di legittimità;
che la Corte di Cassazione annulli l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Roma 27 febbraio 2008
Il Sostituto Procuratore Dott. Tindari Baglione

La decisione del ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Lipera nell’interesse di Bruno Contrada avverso la ordinanza del 10/1/20O8 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che ha negato la liberazione o la detenzione domiciliare per gravissimi motivi di salute, è stata fissata per l’udienza del 27 marzo 2008, avanti la prima sezione penale della Corte Suprema di Cassazione.
Con decreto 29/2/08, il Presidente della prima sezione penale, ai sensi dell’art.169 disp. att. del codice di procedura penale, accogliendo la formale istanza dell’Avv. Lipera, ha disposto la riduzione dei termini, stante l’urgenza. (da lavocedimegaride 3.3.08)