Giusti G.
LA LEGGE OLANDESE SULL'EUTANASIA
E IL SUICIDIO ASSISTITO
Avvertenza. Presento qui, poiché ancora non è stato fatto in sede medico-legale, la traduzione italiana della legge olandese sull'eutanasia ed il suicidio assistito. La traduzione italiana è mia, ed è stata fatta su di una anonima versione inglese del testo olandese. E' dunque del tutto probabile che la traduzione italiana contenga errori, mi auguro non sostanziali. Ho pensato che una traduzione mediocre fosse meglio di nessuna traduzione. Non appena, e se, sarà disponibile una versione ufficiale, il mio testo verrà rimosso e sostituito.
Lo scorso novembre il Parlamento olandese ha votato la legge che, a determinate condizioni, permette l'eutanasia e il suicidio assistito, pratiche che sono state tollerate per decenni con la tacita approvazione dell'ordine professionale dei medici. Il Parlamento ha votato 104 contro 40, e lo scontato voto del Senato ha dato, pochi mesi dopo, la definitiva approvazione alla legge.
Una serie di sentenze giudiziarie e di linee-guida governative, a partire dagli anni '70, avevano reso più facile il compito dei medici nell'assistere in questo senso i malati terminali, ma il codice penale non era stato modificato.
La nuova legge pone delle linee- guida molto rigide, pretendendo che i pazienti adulti facciano una richiesta molto seria e ponderata di morire, se il loro futuro è rappresentato da continue e intollerabili sofferenze. Il medico deve aver informato il paziente delle sue prospettive e deve avere raggiunto la ferma conclusione che non vi sono alternative ragionevoli. Un altro medico deve essere consultato e la vita deve essere terminata in modo medicalmente appropriato.
L'Associazione Medica Olandese ha appoggiato la riforma legislativa sull'eutanasia, affermando che le procedure introdotte sono state usate dai medici per circa vent'anni. Nel 1999 i pazienti che sono stati aiutati a morire furono 2.216, per il 90% cancerosi, ma la cifra è certamente più elevata perché circa il 60% dei casi non veniva notificato.
Camera Alta degli Stati Generali
Anno Parlamentare 2000- 2001 n. 137
26 691
Procedure di revisione della terminazione della vita su richiesta e del suicidio assistito ed emendamento al Codice Penale e al Decreto sul seppellimento e sulla cremazione.
Proposta di emendamento legislativo
28 Novembre 2000
Noi Beatrice, per grazia di Dio, Regina dei Paesi Bassi, Principessa di Orange- Nassau, etc. etc.
Saluti a tutti coloro che vedranno o udiranno queste notizie! Sia noto: Noi abbiamo ritenuto che si desidera includere una norma per esentare da responsabilità penale quel medico il quale, con la dovuta osservanza della legge, termina una vita su richiesta o assiste nel suicidio un'altra persona, e con lo scopo di rendere nota una norma ed una procedura di revisione, udito il Consiglio di Stato, consultati gli Stati Generali, abbiamo approvato e decretato, come approviamo e decretiamo:
Capitolo I
Definizione di termini
Articolo 1
Ai fini di questo Atto:
a. "I Nostri Ministri" significa il Ministro della Giustizia e il Ministro della Sanità, del Benessere e dello Sport;
b). "Suicidio assistito" significa assistere intenzionalmente nel suicidio un'altra persona o procurarle i mezzi per il suicidio, di cui all'art. 294 secondo paragrafo seconda frase del Codice Penale;
c). "Il medico" significa il medico che, secondo la notifica, ha terminato una vita su richiesta o dato assistenza nel suicidio;
d). "Il consulente" significa il medico che è stato consultato riguardo a questa intenzione dal medico che termina una vita su richiesta o dà assistenza nel suicidio;
e). "I provveditori di assistenza" significa i provveditori di assistenza di cui all'art. 446 primo paragrafo del Libro 7 del Codice Civile;
f). "Il Comitato" significa un comitato regionale di revisione di cui all'art. 3;
g). "L'Ispettore regionale" significa l'ispettore regionale dell'Ispettorato dell'Assistenza del Servizio di Supervisione della Sanità Pubblica;
Capitolo II. Requisiti dell'assistenza dovuta
Articolo 2
1. I requisiti della dovuta assistenza, cui ci si riferisce all'art. 293 secondo paragrafo del Codice penale significano che il medico:
a. ha la convinzione che la richiesta del paziente sia volontaria e ben considerata,
b. ha la convinzione che le sofferenze del paziente siano lunghe e intollerabili,
c. ha informato il paziente del suo stato e delle sue prospettive,
d. e il paziente ha la convinzione che non ci sia altra soluzione ragionevole per la situazione in cui si trova,
e. ha consultato almeno un altro medico indipendente che ha visitato il paziente e ha fornito il suo parere scritto sui requisiti della dovuta assistenza, cui ci si riferisce nelle parti a- d, e
f. ha posto termine ad una vita o cooperato al suicidio con la dovuta assistenza.
2. Se il paziente ultrasedicenne non è più in grado di esprimere la sua volontà, ma prima di raggiungere questa condizione si riteneva che avesse una ragionevole comprensione dei propri interessi ed ha scritto una dichiarazione contenente una richiesta per la terminazione della vita, il medico può soddisfare questa richiesta. I requisiti della dovuta assistenza, cui ci si riferisce nel primo paragrafo, si applicano, mutatis mutandis.
3. Se il paziente minore ha raggiunto un'età fra i 16 e i 18 anni e si ritiene che abbia una ragionevole comprensione dei suoi interessi, il medico può soddisfare questa richiesta per la terminazione della vita o per l'assistenza al suicidio, dopo che i genitori o il genitore, che esercitano la patria potestà, e/o il tutore sono stati coinvolti nel processo decisionale.
4. Se il paziente minore è di età compresa fra 12 e 16 anni, e si ritiene che abbia una ragionevole comprensione dei propri interessi, il medico può soddisfare la sua richiesta, purché il genitore o i genitori che esercitano la patria potestà o il tutore siano in accordo per la terminazione della vita o il suicidio assistito. Il secondo paragrafo si applica, mutatis mutandis.
Capitolo III. Il Comitato regionale di revisione per la terminazione della vita ed il suicidio assistito.
Paragrafo 1: Istituzione, composizione e compito.
Articolo 3
1. Vi sono comitati regionali per la revisione delle notificazioni di casi di terminazione della vita su richiesta e assistenza nel suicidio, di cui all'art. 293 secondo paragrafo o 294 secondo paragrafo seconda frase, rispettivamente, del Codice Penale.
2. Un comitato è composto di un numero dispari di membri, inclusi in ogni caso uno specialista in giurisprudenza, che è anche presidente, un medico ed un esperto di questioni etiche o filosofiche. Il comitato ha anche membri supplenti di ciascuna delle categorie elencate nella frase precedente.
Articolo 4
1. Il presidente e i membri, così come i membri supplenti, sono nominati dai Nostri Ministeri per un periodo di sei anni. Essi possono essere nominati ancora una volta per un altro periodo di sei anni.
2. Un comitato ha un segretario e uno o più segretari supplenti, tutti specialisti in giurisprudenza, nominati dai nostri Ministeri. Il segretario ha compiti di consulenza negli incontri del comitato.
3. Il segretario può soltanto essere considerato attendibile dal comitato per la sua attività per il comitato.
Paragrafo 2: Respinto
Articolo 5
I Nostri Ministri possono in ogni momento revocare il presidente ed i membri, così come i membri supplenti, a loro richiesta.
Articolo 6
I Nostri Ministri possono revocare in ogni momento il presidente e i membri, così come i membri supplenti, per ragioni di inadeguatezza o incompetenza o per altre importanti ragioni.
Paragrafo 3: Remunerazione
Articolo 7
Il Presidente e i membri, così come i membri supplenti, ricevono una diaria e il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, secondo l'esistente schema governativo, purché queste spese non siano altrimenti rimborsate con fondi statali.
Paragrafo 4. Doveri e poteri
Articolo 8
Il comitato stabilisce, sulla base del rapporto di cui all'art. 7 secondo paragrafo dell'Atto di Sepoltura e Cremazione, se il medico che ha terminato una vita su richiesta o assistito un paziente nel suicidio, ha agito secondo i requisiti della necessaria assistenza, di cui all'art. 2.
Il comitato può richiedere al medico di completare l suo rapporto, a voce o per iscritto, quando sia necessario per la precisa valutazione delle azioni del medico.
3. Il comitato può svolgere indagini presso il patologo municipale, il consulente o i provveditori di assistenza coinvolti, quando questo sia necessario per una precisa valutazione delle azioni del medico.
Articolo 9
1. Il comitato, entro sei settimane dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 8 primo paragrafo, informa per iscritto il medico del proprio motivato parere.
2. Il comitato informa l'Ufficio del Procuratore Generale e l'Ufficio dell'Ispettore regionale della Sanità del proprio parere:
a. se il comitato è del parere che il medico non abbia agito in accordo con i requisiti della necessaria assistenza, di cui all'art. 2, o
b. se si è verificata una situazione di cui all'art. 12 ultima frase dell'Atto di Seppellimento e Cremazione
il comitato dovrà informare il medico di questo.
3. Il termine di cui al primo paragrafo può essere prolungato per una volta per un periodo massimo di sei settimane. Il comitato dovrà informare il medico di questo.
4. Il comitato può provvedere ad una ulteriore spiegazione verbale del proprio parere al medico. Questa spiegazione verbale può avvenire su richiesta del comitato o su richiesta del medico.
Articolo 10
Il comitato ha l'obbligo di fornire su sua richiesta al Procuratore ogni informazione di cui possa aver bisogno:
1°. Per la valutazione delle azioni del medico nel caso di cui all'art. 9 secondo paragrafo, o
2°. Per la valutazione dell'indagine criminale.
Il comitato deve informare il medico di ogni comunicazione inviata al Procuratore.
Paragrafo 6: Metodo di lavoro.
Articolo 11
Il comitato deve garantire la registrazione dei casi di terminazione della vita o di suicidio assistito sottoposti per la valutazione. Altre regole su questo punto possono essere date con decreti dei Nostri Ministri.
Articolo 12
1. Un parere è adottato con maggioranza semplice dei voti.
2. Un parere può essere adottato dal comitato purché tutti i membri del comitato abbiano partecipato al voto.
Articolo 13
Almeno due volte all'anno, i presidenti dei comitati regionali di revisione si consultano l'un l'altro sul metodo di lavoro e l'attività dei comitati. Un rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Generale e un rappresentante dell'Ispettorato della Assistenza sanitaria del Servizio di Supervisione della Sanità Pubblica sono invitati a partecipare a queste consultazioni.
Paragrafo 7: Segreto ed Esenzione
Articolo 14
I membri ed i membri supplenti del comitato hanno l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni acquisite nello svolgimento dei loro doveri, tranne quando una norma li obblighi a divulgare l'informazione o quando la necessità di divulgare l'informazione derivi dai loro doveri.
Articolo 15
Un membro del comitato può astenersi dall'esaminare un caso e può essere ricusato se vi sono fatti o circostanze che possono inficiare l'imparzialità del proprio parere.
Articolo 16
Un membro, un membro supplente e il segretario del comitato si devono astenere da dare un parere sull'intenzione di un medico di terminare una vita a richiesta o di dare assistenza a un suicidio.
Paragrafo 8: Rapporto
Articolo 17
1. Non più tardi del 1° aprile, i comitati inviano un rapporto congiunto annuale ai Nostri Ministri sulle attività dell'anno trascorso. I Nostri Ministri debbono preparare un modello per questo rapporto con regolamenti ministeriali.
2. Il rapporto sulle attività di cui al paragrafo precedente deve in ogni caso includere i seguenti dati:
a. il numero dei casi riportati di terminazione della vita a richiesta e di suicidio assistito su cui il comitato ha reso il proprio parere;
b. la natura di questi casi;
c. i pareri e le considerazioni svolte.
Articolo 18
Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio agli Stati Generali, i Nostri Ministri debbono presentare un rapporto relativo alle attività dei comitati oltre al rapporto sulle attività di cui all'art. 17 primo paragrafo.
Articolo 19
Su segnalazione dei Nostri Ministri, saranno emanate regole concernenti i comitati, con riguardo a:
a. il loro numero e la loro giurisdizione territoriale;
b. la loro sede;
2. I Nostri Ministri possono emanare altre regole sui comitati, riguardanti:
a. la loro grandezza e composizione;
b. il loro metodo di lavoro e i rapporti.
Capitolo IV. Emendamenti ad altri Atti.
Articolo 20
Il Codice Penale deve essere emendato come segue:
Art. 293
1. Una persona che termini la vita di altra persona a richiesta espressa e seria è punibile con il carcere fino a dodici anni o con una multa della quinta categoria.
2. Il reato di cui al paragrafo precedente non sarà punito se è stato commesso da un medico che ha ottemperato ai requisiti della dovuta assistenza di cui all'art. 2 dell'Atto di Terminazione della Vita a Richiesta e del Suicidio Assistito (Procedure di Revisione) e che informa di questo il patologo municipale in accordo con l'art. 7 dell'Atto di Seppellimento e Cremazione.
Art.294.
1. Una persona che intenzionalmente incita un'altra a commettere suicidio, è punibile con il carcere fino a tre anni, o con una multa della quarta categoria, se il suicidio avviene.
2. Una persona che intenzionalmente presta assistenza al suicidio di altra persona o procura per questa persona i mezzi per commettere il suicidio, è punibile con il carcere fino a tre anni o con una multa della quarta categoria, se il suicidio avviene. Può essere applicato, mutatis mutandis, il secondo paragrafo dell'art. 293.
Articolo 21.
L'Atto di Seppellimento e Cremazione deve essere emendato come segue:
Art. 7
1. Una persona che ha eseguito una autopsia deve emettere un certificato di morte se è convinta che la morte è avvenuta come risultato di cause naturali,
2. Se la morte è stata il risultato dell'applicazione della terminazione della vita a richiesta o del suicidio assistito di cui all'art. 293 secondo paragrafo o dell'art. 294 secondo paragrafo seconda frase, rispettivamente, del Codice Penale, il medico addetto non deve emettere un certificato di morte, e deve prontamente notificare il patologo municipale della causa di morte compilando un modulo. Il medico deve allegare al modulo un rapporto ragionato sul rispetto della osservanza dei requisiti della dovuta assistenza di cui all'art. 2 dell'Atto di Terminazione della Vita a Richiesta e del Suicidio Assistito.
3. Se l medico in casi diversi da quelli di cui al secondo paragrafo ritiene di non poter emettere un certificato di morte, egli deve prontamente notificarlo al patologo municipale compilando un modulo.
Art. 9 (omissis da parte del traduttore italiano)
Art. 10
1. Se l patologo municipale è del parere di non poter emettere un certificato di morte, deve prontamente riferire all'Ufficio della Procura compilando un modulo, e notificarlo all'Ufficiale di Stato civile.
2. Nel caso di una notificazione di cui all'art. 7 secondo paragrafo, e senza pregiudizio per il primo paragrafo, il patologo municipale deve prontamente riferirlo al comitato regionale di revisione di cui all'art. 3 dell'Atto di Terminazione della Vita su Richiesta e del Suicidio Assistito compilando un modulo. Egli deve allegare un rapporto ragionato di cui all'art. 7 secondo paragrafo.
(...omissis...)
Articolo 22
Emendamenti alla Legge Generale Amministrativa (...omissis...)
Capitolo V- Provvedimenti finali
Articolo 23
Questo Atto avrà efficacia dalla data che sarà determinata con Decreto Reale.
Articolo 24
Questo testo sarà citato come Atto di Terminazione della Vita a Richiesta e di Suicidio Assistito (Procedure di Revisione).
(...omissis...)
Visualizzazione post con etichetta eutanasia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta eutanasia. Mostra tutti i post
mercoledì 2 febbraio 2011
sabato 24 maggio 2008
EUTANASIA
Etica e malattia Il progetto apre anche ai pazienti che non hanno espresso il consenso in precedenza
Incapaci mentali, diritto all’eutanasia
Belgio, la proposta per estendere la dolce morte. I critici: si torna a Hitler
BRUXELLES—Prima proposta: lasciar morire, o meglio uccidere con un’iniezione o con una manciata di pastiglie, un paziente che sia «mentalmente incapacitato». Seconda proposta: lasciar morire o uccidere anche, sempre per sottrarlo al dolore di una malattia non più controllabile, chi per la legge è minorenne, troppo giovane per decidere da solo. Questo ed altro chiedono 4 progetti di legge— presentati dal partito liberaldemocratico fiammingo — che stanno dividendo ancora una volta il Belgio cattolico: prevedono cioè che l’eutanasia, già legalizzata dal 2002 per i maggiorenni e a determinate condizioni, possa essere estesa legalmente anche ai minori — come già avviene in Olanda — e ai «dementi», cioè a persone che non siano in grado di intendere e di volere per effetto di una incurabile forma di demenza. Stando agli oppositori dell’idea, soprattutto a quelli dell’area cattolica, si tratta poco meno che di un ritorno al «T4», il piano per l’eutanasia di massa messo in cantiere da Hitler subito prima della guerra.
Stando ai sostenitori, le ideologie naziste non c’entrano proprio nulla: si vorrebbe solo combattere la condanna della sofferenza inutile, e offrire a tutti la possibilità di una «morte con dignità». Sostenitori e oppositori sono disposti in file trasversali, si trovano più o meno in tutti i partiti. Ma a firmare i 4 progetti di legge sono i liberaldemocratici dell’Open Vld, il partito dell’ex primo ministro Guy Verofstadt e anche il primo partito in vaste zone delle Fiandre. Il clima politico è già appesantito dalle tensioni etnico-linguistiche, e in tema di eutanasia non si è ancora spenta l’eco della morte di Hugo Claus, lo scrittore che ha scelto la «dolce fine» pur di non arrendersi al morbo di Alzheimer: secondo il quotidiano fiammingo De Standaard, dalla morte di Claus sono raddoppiate le richieste di eutanasia in tutto il Paese. Ma Claus, appunto, era ancora in possesso delle sue facoltà mentali. Quelli di cui oggi si discute sono casi probabilmente molto diversi.
Per un «mentalmente incapacitato», si dice, potrebbe comunque far testo una sua volontà espressa in precedenza, e la decisione del medico dovrebbe sottostare alle stesse condizioni previste oggi: che la malattia sia grave e incurabile; che le sofferenze «fisiche o psichiche» siano «costanti, intollerabili e non sedabili»; e che vi sia stata, appunto, una richiesta «volontaria, ripetuta e libera da ogni pressione esteriore ». Ma se quest’ultima richiesta non vi fosse stata, se l’incapacità psichica — o anche l’età troppo giovane del paziente (o tutt’e due, nel caso di ragazzi gravemente handicappati)— l’avesse resa impossibile? Basterebbe l’accordo del medico con i parenti stretti del paziente? Qui c’è una zona opaca, di ambiguità giuridica, in cui si concentrano le polemiche. In Olanda, questi ostacoli sono stati aggirati da una legge che permette l’eutanasia per i ragazzi dai 12 ai 16 anni purché vi sia il consenso dei genitori o dei tutori; e per quelli di 16-17 anni, anche senza questo consenso (ma dietro richiesta del ragazzo, naturalmente). In Belgio, finora, si è sempre proceduto con il sistema della «notifica a posteriori»: una volta accertate le condizioni prescritte, il medico somministra la «dolce morte», o iniettando dei farmaci o «aiutando» il paziente a prenderli per bocca. Poi, entro 4 giorni dalla morte, avverte la Commissione cui spetta il giudizio finale. E lo fa con un modulo scaricabile anche da Internet, poiché la burocrazia imbriglia pure la morte.
Luigi Offeddu 23 maggio 2008 (da corriere.it del 24 maggio)
Incapaci mentali, diritto all’eutanasia
Belgio, la proposta per estendere la dolce morte. I critici: si torna a Hitler
BRUXELLES—Prima proposta: lasciar morire, o meglio uccidere con un’iniezione o con una manciata di pastiglie, un paziente che sia «mentalmente incapacitato». Seconda proposta: lasciar morire o uccidere anche, sempre per sottrarlo al dolore di una malattia non più controllabile, chi per la legge è minorenne, troppo giovane per decidere da solo. Questo ed altro chiedono 4 progetti di legge— presentati dal partito liberaldemocratico fiammingo — che stanno dividendo ancora una volta il Belgio cattolico: prevedono cioè che l’eutanasia, già legalizzata dal 2002 per i maggiorenni e a determinate condizioni, possa essere estesa legalmente anche ai minori — come già avviene in Olanda — e ai «dementi», cioè a persone che non siano in grado di intendere e di volere per effetto di una incurabile forma di demenza. Stando agli oppositori dell’idea, soprattutto a quelli dell’area cattolica, si tratta poco meno che di un ritorno al «T4», il piano per l’eutanasia di massa messo in cantiere da Hitler subito prima della guerra.
Stando ai sostenitori, le ideologie naziste non c’entrano proprio nulla: si vorrebbe solo combattere la condanna della sofferenza inutile, e offrire a tutti la possibilità di una «morte con dignità». Sostenitori e oppositori sono disposti in file trasversali, si trovano più o meno in tutti i partiti. Ma a firmare i 4 progetti di legge sono i liberaldemocratici dell’Open Vld, il partito dell’ex primo ministro Guy Verofstadt e anche il primo partito in vaste zone delle Fiandre. Il clima politico è già appesantito dalle tensioni etnico-linguistiche, e in tema di eutanasia non si è ancora spenta l’eco della morte di Hugo Claus, lo scrittore che ha scelto la «dolce fine» pur di non arrendersi al morbo di Alzheimer: secondo il quotidiano fiammingo De Standaard, dalla morte di Claus sono raddoppiate le richieste di eutanasia in tutto il Paese. Ma Claus, appunto, era ancora in possesso delle sue facoltà mentali. Quelli di cui oggi si discute sono casi probabilmente molto diversi.
Per un «mentalmente incapacitato», si dice, potrebbe comunque far testo una sua volontà espressa in precedenza, e la decisione del medico dovrebbe sottostare alle stesse condizioni previste oggi: che la malattia sia grave e incurabile; che le sofferenze «fisiche o psichiche» siano «costanti, intollerabili e non sedabili»; e che vi sia stata, appunto, una richiesta «volontaria, ripetuta e libera da ogni pressione esteriore ». Ma se quest’ultima richiesta non vi fosse stata, se l’incapacità psichica — o anche l’età troppo giovane del paziente (o tutt’e due, nel caso di ragazzi gravemente handicappati)— l’avesse resa impossibile? Basterebbe l’accordo del medico con i parenti stretti del paziente? Qui c’è una zona opaca, di ambiguità giuridica, in cui si concentrano le polemiche. In Olanda, questi ostacoli sono stati aggirati da una legge che permette l’eutanasia per i ragazzi dai 12 ai 16 anni purché vi sia il consenso dei genitori o dei tutori; e per quelli di 16-17 anni, anche senza questo consenso (ma dietro richiesta del ragazzo, naturalmente). In Belgio, finora, si è sempre proceduto con il sistema della «notifica a posteriori»: una volta accertate le condizioni prescritte, il medico somministra la «dolce morte», o iniettando dei farmaci o «aiutando» il paziente a prenderli per bocca. Poi, entro 4 giorni dalla morte, avverte la Commissione cui spetta il giudizio finale. E lo fa con un modulo scaricabile anche da Internet, poiché la burocrazia imbriglia pure la morte.
Luigi Offeddu 23 maggio 2008 (da corriere.it del 24 maggio)
Etichette:
Belgio,
eutanasia,
mentalmente incapaci,
progetti di legge
venerdì 2 maggio 2008
MORTE DEGNA
Forse non tutti sanno che la legge spagnola sulla morte degna (o dignitosa) è stata preceduta di alcuni mesi da analoga legge nello stato del Rio Negro, in Argentina http://www.4semanas.com.ar/29022008/muertedigna.htm e che in Messico una legge simile è stata approvata all'unanimità dal Senato ed inviata alla Camera per la definitiva approvazione.
Non ho ancora trovato il testo della legge spagnola e della legge messicana, ma il testo della legge dello stato del Rio Grande mi sembra molto umano e condivisibile, anche se- devo pur dirlo- non ci trovo niente di nuovo rispetto a quello che in Italia abbiamo già nel codice deontologico e nella lettera del 1982 del card. Sjeper (cfr. la mia ormai datata Eutanasia: diritto di vivere e diritto di morire, 1982, CEDAM). Mi riprometto però di scrivere qualcosa su questo tema. Spero che non rimanga solo una promessa.
Non ho ancora trovato il testo della legge spagnola e della legge messicana, ma il testo della legge dello stato del Rio Grande mi sembra molto umano e condivisibile, anche se- devo pur dirlo- non ci trovo niente di nuovo rispetto a quello che in Italia abbiamo già nel codice deontologico e nella lettera del 1982 del card. Sjeper (cfr. la mia ormai datata Eutanasia: diritto di vivere e diritto di morire, 1982, CEDAM). Mi riprometto però di scrivere qualcosa su questo tema. Spero che non rimanga solo una promessa.
Etichette:
Argentina,
eutanasia,
Messico.,
morte degna,
Spagna
sabato 1 dicembre 2007
EUTANASIA
Prato, uccide la moglie ricoverata per Alzheimer:tre colpi per porre fine alle sue sofferenze
PRATO (1 dicembre) - Un uomo di 77 anni nel pomeriggio è entrato in ospedale a Prato armato di pistola, ed ha sparato tre colpi alla moglie, 82 anni, malata terminale ricoverata nel reparto di Medicina, uccidendola. Agli agenti che lo hanno arrestato ha detto: «Ho sparato perchè non ce la facevo più a vederla soffrire». Due colpi in faccia e uno al cuore. L' uomo ha sparato alla moglie due colpi in faccia e uno al cuore davanti agli occhi delle altre pazienti. La vittima era malata di Alzheimer dal 1999 ed era ricoverata da alcuni giorni. Intono alle 17.30, l' uomo si è presentato all' ospedale come gli altri giorni, ma appena è stato vicino alla moglie ha estratto la pistola e ha sparato. Poi si è messo in un angolo della stanza ed ha avvertito la polizia, che era già stata contattata dal personale del reparto subito dopo il primo colpo. La coppia aveva due figli. Il reparto è rimasto chiuso fino alle 20. (da ilmessaggero.it)
E' certamente casuale, ma dell'eutanasia, così come dello sciopero della fame, mi sono occupato parecchio tempo fa (mi pare circa 25 anni fa), con una monografia, intitolata "Eutanasia: diritto di vivere/diritto di morire", pubblicata da CEDAM. Il diritto di vivere e il diritto di morire sono tuttora gli argomenti su cui verte buona parte della discussione bioetica e giuridica. Non si è giunta ad una conclusione in Italia, anche se in Olanda e Belgio sono state promulgate due leggi permittenti l'eutanasia, leggi basate su una solida etica collettiva e responsabile, diffusa nelle popolazioni. Sono del parere che una legge in Italia non sia attualmente proponibile, ma sono anche del parere che la magistratura debba analizzare la casistica con comprensione ed amore per il prossimo, perchè l'eutanasia rappresenta un atto destinato a far cessare sofferenze ritenute inutili ed eccessive.
PRATO (1 dicembre) - Un uomo di 77 anni nel pomeriggio è entrato in ospedale a Prato armato di pistola, ed ha sparato tre colpi alla moglie, 82 anni, malata terminale ricoverata nel reparto di Medicina, uccidendola. Agli agenti che lo hanno arrestato ha detto: «Ho sparato perchè non ce la facevo più a vederla soffrire». Due colpi in faccia e uno al cuore. L' uomo ha sparato alla moglie due colpi in faccia e uno al cuore davanti agli occhi delle altre pazienti. La vittima era malata di Alzheimer dal 1999 ed era ricoverata da alcuni giorni. Intono alle 17.30, l' uomo si è presentato all' ospedale come gli altri giorni, ma appena è stato vicino alla moglie ha estratto la pistola e ha sparato. Poi si è messo in un angolo della stanza ed ha avvertito la polizia, che era già stata contattata dal personale del reparto subito dopo il primo colpo. La coppia aveva due figli. Il reparto è rimasto chiuso fino alle 20. (da ilmessaggero.it)
E' certamente casuale, ma dell'eutanasia, così come dello sciopero della fame, mi sono occupato parecchio tempo fa (mi pare circa 25 anni fa), con una monografia, intitolata "Eutanasia: diritto di vivere/diritto di morire", pubblicata da CEDAM. Il diritto di vivere e il diritto di morire sono tuttora gli argomenti su cui verte buona parte della discussione bioetica e giuridica. Non si è giunta ad una conclusione in Italia, anche se in Olanda e Belgio sono state promulgate due leggi permittenti l'eutanasia, leggi basate su una solida etica collettiva e responsabile, diffusa nelle popolazioni. Sono del parere che una legge in Italia non sia attualmente proponibile, ma sono anche del parere che la magistratura debba analizzare la casistica con comprensione ed amore per il prossimo, perchè l'eutanasia rappresenta un atto destinato a far cessare sofferenze ritenute inutili ed eccessive.
Etichette:
amante moglie,
eutanasia,
malattia di Alzheimer,
marito,
Prato
martedì 16 ottobre 2007
EUTANASIA
Eutanasia, nuovo processo per Eluana Englaro
La Cassazione: «Il paziente ha diritto a morire»
ROMA (16 ottobre) - La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per il caso di Eluana Englaro, la ragazza in coma neurovegetativo da 15 anni e per la quale il padre chiede la sospensione dell'alimentazione artificiale che la tiene in vita da più di 15 anni. La Corte ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l'interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: che sia provata come irreversibile la condizione di stato vegetativo e che sia accertato che il convincimento etico di Eluana avrebbe portato a tale decisione se lei fosse stata in grado di scegliere di non continuare il trattamento.
«Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, con le quali ha dato il via libera a un nuovo approfondimento processuale del caso.
La Cassazione: «Il paziente ha diritto a morire»
ROMA (16 ottobre) - La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per il caso di Eluana Englaro, la ragazza in coma neurovegetativo da 15 anni e per la quale il padre chiede la sospensione dell'alimentazione artificiale che la tiene in vita da più di 15 anni. La Corte ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l'interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: che sia provata come irreversibile la condizione di stato vegetativo e che sia accertato che il convincimento etico di Eluana avrebbe portato a tale decisione se lei fosse stata in grado di scegliere di non continuare il trattamento.
«Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, con le quali ha dato il via libera a un nuovo approfondimento processuale del caso.
Etichette:
eutanasia,
stato vegetativo persistente
lunedì 12 marzo 2007
EUTANASIA
Cito i primi due articoli della legge francese, che consente l'interruzione di cure mediche sproporzionate e ammette il cosiddetto "testamento di vita".
J.O n° 95 du 23 avril 2005 page 7089
texte n° 1
LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1)
Article 1
Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 2
Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Questo importante articolo contiene il parere del card. Martini su alcuni argomenti di bioetica, tra cui quelli che si riferiscono al termine della vita, e che io condivido.
http://chiesa.espresso.repubblica.it/dettaglio.jsp?id=115421
J.O n° 95 du 23 avril 2005 page 7089
texte n° 1
LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1)
Article 1
Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 2
Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Questo importante articolo contiene il parere del card. Martini su alcuni argomenti di bioetica, tra cui quelli che si riferiscono al termine della vita, e che io condivido.
http://chiesa.espresso.repubblica.it/dettaglio.jsp?id=115421
Etichette:
accanimento terapeutico,
card. Martini,
eutanasia,
legge francese
sabato 10 febbraio 2007
MALATI TERMINALI: OPZIONI TERAPEUTICHE
Le opzioni terapeutiche nei malati terminali sono queste:
1) insistere ed incrementare gli accertamenti e la terapia (accanimento terapeutico);
2) insistere con la terapia;
3) limitarsi all'assistenza e alla terapia palliativa;
4) rinunciare a qualsiasi forma terapeutica;
5) accelerare la morte mediante farmaci consegnati direttamente al paziente o impiegati dal medico, o con altri mezzi.
L'opzione 1 configura l'accanimento terapeutico, che è vietato nel codice deontologico.
L'opzione 4 può configurare l'eutanasia passiva, vietata nel codice deontologico e nel codice penale.
L'opzione 5 configura il cosiddetto suicidio assistito ovvero l'eutanasia attiva su paziente consenziente o che non ha dato il consenso, per ragioni diverse. Questa opzione è vietata nel codice penale.
Soltanto le opzioni 2) e 3) non rappresentano un'attività medica vietata, dal codice deontologico e/o dal codice penale. Queste sono anche le opzioni accettate, o consigliate, dalle dottrine religiose, compreso l'insegnamento della Chiesa cattolica.
Il punto principale del dibattito etico attuale è rappresentato dall'opzione 4 e da parte dell'opzione 5, e cioè dalla liceità, in talune situazioni, dell'eutanasia passiva e/o attiva effettuata con farmaci. Nell'attuale dibattito, non si discute del suicidio assistito nè della eutanasia attiva con mezzi diversi dai farmaci. Si discute invece, in sostanza, se il malato terminale possa essere lasciato morire o aiutato a morire.
E' probabile che lasciar morire il malato (il "letting die" della letteratura anglo-americana) sia una pratica frequente negli ospedali, ed anche nei pazienti dimessi dall'ospedale per consentire loro di morire a casa, mentre a me sembra che l'aiuto a morire sia molto meno frequente in Italia. Dati certi non ve ne sono.
La mia personale posizione è che sia necessaria una disposizione di legge riguardante i malati terminali. Sono anche dell'avviso che essa debba essere meditata profondamente e che sia molto rigida.
Sul piano etico, il mio personale punto di vista è che il malato terminale debba essere lasciato in pace ("the right to be let alone") e non tormentato con terapie inutili, limitandosi il medico all'assistenza. Posso comprendere come, in rari casi, il malato possa essere aiutato a morire mediante la sottrazione/somministrazione di farmaci. Si tratta di una decisione dolorosa, ma che talvolta deve essere presa per non far soffrire troppo il malato. Ribadisco tuttavia la necessità di una disposizione di legge, la quale, tuttavia, non può riguardare quei casi in cui sia già stata accertata la morte cerebrale, perchè si tratta di soggetti già deceduti.
1) insistere ed incrementare gli accertamenti e la terapia (accanimento terapeutico);
2) insistere con la terapia;
3) limitarsi all'assistenza e alla terapia palliativa;
4) rinunciare a qualsiasi forma terapeutica;
5) accelerare la morte mediante farmaci consegnati direttamente al paziente o impiegati dal medico, o con altri mezzi.
L'opzione 1 configura l'accanimento terapeutico, che è vietato nel codice deontologico.
L'opzione 4 può configurare l'eutanasia passiva, vietata nel codice deontologico e nel codice penale.
L'opzione 5 configura il cosiddetto suicidio assistito ovvero l'eutanasia attiva su paziente consenziente o che non ha dato il consenso, per ragioni diverse. Questa opzione è vietata nel codice penale.
Soltanto le opzioni 2) e 3) non rappresentano un'attività medica vietata, dal codice deontologico e/o dal codice penale. Queste sono anche le opzioni accettate, o consigliate, dalle dottrine religiose, compreso l'insegnamento della Chiesa cattolica.
Il punto principale del dibattito etico attuale è rappresentato dall'opzione 4 e da parte dell'opzione 5, e cioè dalla liceità, in talune situazioni, dell'eutanasia passiva e/o attiva effettuata con farmaci. Nell'attuale dibattito, non si discute del suicidio assistito nè della eutanasia attiva con mezzi diversi dai farmaci. Si discute invece, in sostanza, se il malato terminale possa essere lasciato morire o aiutato a morire.
E' probabile che lasciar morire il malato (il "letting die" della letteratura anglo-americana) sia una pratica frequente negli ospedali, ed anche nei pazienti dimessi dall'ospedale per consentire loro di morire a casa, mentre a me sembra che l'aiuto a morire sia molto meno frequente in Italia. Dati certi non ve ne sono.
La mia personale posizione è che sia necessaria una disposizione di legge riguardante i malati terminali. Sono anche dell'avviso che essa debba essere meditata profondamente e che sia molto rigida.
Sul piano etico, il mio personale punto di vista è che il malato terminale debba essere lasciato in pace ("the right to be let alone") e non tormentato con terapie inutili, limitandosi il medico all'assistenza. Posso comprendere come, in rari casi, il malato possa essere aiutato a morire mediante la sottrazione/somministrazione di farmaci. Si tratta di una decisione dolorosa, ma che talvolta deve essere presa per non far soffrire troppo il malato. Ribadisco tuttavia la necessità di una disposizione di legge, la quale, tuttavia, non può riguardare quei casi in cui sia già stata accertata la morte cerebrale, perchè si tratta di soggetti già deceduti.
Etichette:
eutanasia,
malati terminali,
opzioni terapeutiche,
suicidio assistito
Iscriviti a:
Post (Atom)